Secondo l’ordinamento fiscale italiano, le liberalità effettuate a favore delle università sono deducibili, anche quando vengono effettuate tramite piattaforme di crowdfunding.
- Per le imprese: le donazioni finalizzate al sostegno della ricerca sono totalmente deducibili dal reddito (art. 1, comma 353, della Legge finanziaria 2006). Le donazioni finalizzate all’istituzione e a progetti sociali sono invece deducibili fino al limite del 2% del reddito d’impresa (art. 100, comma 2, lettera a), del DPR 917/1986; risoluzione ministeriale del 17 ottobre 2008, n. 386/E).
- Per le persone fisiche: le donazioni sono totalmente deducibili dal reddito complessivo, tramite modello 730 o modello UNICO, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater, del DPR 917/1986 (TUIR).
Affinché l’azienda o la persona fisica possa usufruire dell’eventuale beneficio fiscale, è essenziale che il versamento della donazione sia avvenuto con modalità tracciabili: fanno fede l’attestazione o la ricevuta. Per i bonifici, la causale dovrà riportare il codice univoco identificativo della donazione.
UniTo potrà fornire l’attestazione della donazione, su richiesta, soltanto al termine della campagna di raccolta fondi. La modalità “Tutto o niente” prevede infatti che, se l’obiettivo economico non viene raggiunto, le donazioni ricevute siano restituite. La “Nota di ringraziamento” completa la documentazione, ma non garantisce autonomamente la deducibilità.
Il team di Repatch resta a disposizione per ulteriori domadne sul tema.